IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   Testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla  condizione  dello   straniero,   di   seguito   «testo   unico
dell'immigrazione»; 
   Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del  testo  unico
dell'immigrazione, il quale dispone  che  la  determinazione  annuale
delle quote massime di stranieri da ammettere  nel  territorio  dello
Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
sulla base  dei  criteri  generali  per  la  definizione  dei  flussi
d'ingresso  individuati  nel   documento   programmatico   triennale,
relativo  alla  politica  dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel
territorio dello Stato, ed inoltre dispone,  ai  sensi  della  stessa
norma,  che  «in  caso  di  mancata  pubblicazione  del  decreto   di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
provvedere in via transitoria,  con  proprio  decreto,  entro  il  30
novembre,  nel  limite  delle  quote  stabilite  nell'ultimo  decreto
emanato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  il  regolamento  di   attuazione   del   testo   unico
sull'immigrazione; 
   Considerato che il documento programmatico triennale non e'  stato
emanato; 
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  14
dicembre 2015, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del  2
febbraio 2016, concernente la programmazione transitoria  dei  flussi
d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio  dello  Stato
per l'anno 2016, che ha previsto una  quota  di  ingresso  di  17.850
cittadini  non  comunitari  per  motivi  di  lavoro  non  stagionale,
subordinato ed autonomo, ed una quota di ingresso di 13.000 cittadini
non comunitari per motivi di lavoro stagionale, autorizzando pertanto
una quota complessiva di 30.850 unita' per l'ingresso  in  Italia  di
lavoratori non comunitari; 
  Visto il decreto legislativo  29  ottobre  2016,  n.  203,  recante
attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso  e
di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi  di  impiego  in
qualita'  di  lavoratori  stagionali,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016; 
   Considerato che per l'anno 2017 e' necessario prevedere una  quota
di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro  non  stagionale,
residenti all'estero, che hanno partecipato  a  corsi  di  formazione
professionale  e  di  istruzione  nei  Paesi  di  origine,  ai  sensi
dell'art. 23 del citato testo unico  sull'immigrazione,  al  fine  di
assicurare continuita' ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi; 
   Rilevato che ai  sensi  dell'art.  21  del  medesimo  testo  unico
sull'immigrazione  e'  opportuno  prevedere  una   quota   d'ingresso
riservata ai lavoratori di origine italiana; 
   Tenuto  conto  inoltre  delle  esigenze   di   specifici   settori
produttivi  nazionali  che   richiedono   lavoratori   autonomi   per
particolari settori imprenditoriali e professionali; 
   Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione in  permessi  di
soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di
soggiorno rilasciati ad altro titolo; 
   Ravvisata infine la necessita' di prevedere una quota di  ingresso
di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale  da  ammettere  in
Italia per l'anno 2017, per le esigenze del settore  agricolo  e  del
settore turistico-alberghiero e che, allo scopo  di  semplificare  ed
ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali
da parte dei datori di lavoro, e' opportuno incentivare le  richieste
di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una  specifica  quota
all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale; 
   Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare,  in  via  di
programmazione transitoria, nel limite  della  quota  complessiva  di
30.850  unita'  per  l'ingresso   di   lavoratori   non   comunitari,
autorizzata con il citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 14 dicembre 2015; 
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  16
dicembre 2016, con  il  quale  alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri,  onorevole  avv.  Maria  Elena
Boschi,  e'  stata  conferita  la  delega  per  talune  funzioni  del
Presidente del Consiglio dei ministri, 
 
                               Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori non comunitari per l'anno 2017, sono  ammessi  in  Italia,
per motivi di lavoro subordinato stagionale e  non  stagionale  e  di
lavoro  autonomo,  i  cittadini  non  comunitari  entro   una   quota
complessiva massima di 30.850 unita'.